Porto d'armi per uso sportivo

Il porto d’armi per uso sportivo è una licenza rilasciata dal Questore che consente di praticare attività di tiro, in particolare tiro a volo e tiro a segno. Nel caso del tiro a segno, è necessaria l’iscrizione a una Sezione del Tiro a Segno Nazionale oppure a un’associazione affiliata a una federazione riconosciuta dal CONI. Per il tiro a volo, invece, la licenza autorizza il porto e trasporto delle sole armi lunghe idonee esclusivamente per lo spostamento dal domicilio al campo di tiro e ritorno, come previsto dalla L. 323/1969.

Può richiederlo qualsiasi cittadino maggiorenne che sia in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S., cioè dei necessari requisiti morali e dell’assenza di specifiche cause ostative. Il rilascio non è automatico, ma dipende comunque dalla valutazione discrezionale dell’Autorità di Pubblica Sicurezza.

Per ottenere la licenza è necessario presentare una serie di requisiti e documenti. Occorre anzitutto un certificato di idoneità psico-fisica, rilasciato da ASL, uffici medico-legali o strutture sanitarie militari secondo quanto previsto dal D.M. 28/04/1998, sulla base di un preventivo certificato anamnestico del medico di base. Serve poi la certificazione di maneggio armi (DIMA) rilasciata dal TSN; in alternativa, per il primo rilascio, in alcuni casi può essere accettato un idoneo titolo di servizio militare recente, secondo una prassi amministrativa piuttosto diffusa. Per chi pratica tiro a segno, è inoltre necessaria l’iscrizione al TSN o a un’associazione sportiva affiliata. Se il richiedente ha ancora lo status di obiettore di coscienza, deve prima rinunciarvi ai sensi dell’art. 15, comma 7-ter, della L. 230/1998, con dichiarazione all’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, e solo successivamente potrà presentare domanda.

La domanda può essere presentata presso la Questura, oppure tramite Commissariato di Pubblica Sicurezza o Stazione dei Carabinieri. In molte province è possibile anche l’invio tramite PEC o raccomandata A/R; per questo è sempre opportuno verificare sul sito della propria Questura le modalità aggiornate di presentazione. I tempi di rilascio sono, in via ordinaria, di 90 giorni dalla ricezione dell’istanza completa da parte della Questura, salvo eventuali esigenze istruttorie.

La licenza ha una validità di 5 anni dalla data di rilascio, per i titoli rilasciati dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 104/2018. Se si intende viaggiare con le armi in ambito UE/Schengen, è possibile richiedere anche la Carta europea d’arma da fuoco, che è un documento personale, riporta le armi inserite e ha una validità massima di 5 anni, comunque legata alla validità della licenza principale.

Tra i costi indicativi rientrano 2 marche da bollo da 16 euro ciascuna, per un totale di 32 euro, 1,30 euro per il libretto e 0,83 euro per la Carta europea d’arma da fuoco, se richiesta. Gli importi sono nazionali, ma dal 2025 alcune Questure indicano un IBAN unico per il versamento: è quindi consigliabile verificare sempre IBAN e causale sul sito della Questura competente. Per il porto d’armi uso sportivo non è prevista la tassa annuale venatoria, che riguarda invece il porto d’armi per uso caccia.

Tra i documenti principali da allegare figurano il documento d’identità, il codice fiscale, le fotografie formato tessera recenti e uguali — di regola 2, anche se alcune Questure ne richiedono 3, con una legalizzata —, il certificato medico, le autocertificazioni di residenza e stato di famiglia ai sensi del DPR 445/2000, il certificato di maneggio armi, le 2 marche da bollo e la ricevuta del versamento per il libretto. In caso di primo rilascio devono essere allegati anche i documenti specifici, come il DIMA o l’eventuale congedo militare recente; se applicabile, anche la documentazione che attesta la rinuncia allo status di obiettore di coscienza. In caso di rinnovo, devono invece essere consegnate anche la licenza e i libretti scaduti. Se si richiede il porto di fucile, va inoltre inclusa, ove applicabile, la dichiarazione relativa all’adempimento dell’obbligo scolastico dei figli minori, ai sensi dell’art. 12 T.U.L.P.S.