Porto d’arma per difesa personale

Il porto d’armi per difesa personale è un’autorizzazione rilasciata dal Prefetto che, in presenza di un dimostrato bisogno, consente al titolare di circolare armato per finalità di difesa personale, di norma con arma corta, cioè pistola o rivoltella. La base normativa è l’art. 42 del T.U.L.P.S., che menziona anche i bastoni animati come arma propria.
Si tratta di un titolo fortemente discrezionale: non basta possedere i requisiti generali richiesti dalla legge, ma occorre dimostrare l’esistenza di un pericolo attuale, concreto e non adeguatamente fronteggiabile con misure alternative.
Può richiederlo un cittadino maggiorenne in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S., cioè dei necessari requisiti morali e dell’assenza di specifiche cause ostative. Anche in presenza dei requisiti formali, la decisione finale resta affidata alla valutazione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza.
Per il rilascio è necessario documentare in modo puntuale il dimostrato bisogno, cioè l’effettiva necessità di portare l’arma fuori dalla propria abitazione per ragioni di difesa personale. A questo scopo possono essere rilevanti, ad esempio, denunce o querele per minacce o rapine, referti medici, documentazione relativa a trasporto valori, certificazioni professionali di rischio o altri elementi idonei a dimostrare una situazione di esposizione concreta.
Occorre inoltre un certificato di idoneità psico-fisica, rilasciato secondo il D.M. 28/04/1998 da ASL, uffici medico-legali, strutture sanitarie militari oppure, nei casi previsti, da personale sanitario della Polizia di Stato o dei Vigili del Fuoco in servizio. È poi richiesta la prova della capacità tecnica, normalmente costituita dal DIMA rilasciato dal TSN; in alternativa, per il primo rilascio, può essere accettato anche un idoneo titolo di servizio militare recente, secondo una prassi richiamata in diverse modulistiche amministrative. Se il richiedente conserva ancora lo status di obiettore di coscienza, deve prima rinunciarvi con dichiarazione irrevocabile, ai sensi dell’art. 15, comma 7-ter, della L. 230/1998 e dell’art. 636, comma 3, del D.Lgs. 66/2010.
La domanda può essere presentata alla Questura, al Commissariato di Pubblica Sicurezza oppure alla Stazione dei Carabinieri. Le singole Questure e Prefetture pubblicano di norma sui rispettivi siti la modulistica, gli indirizzi PEC, gli orari e le istruzioni aggiornate per la presentazione dell’istanza.
Tra i documenti normalmente richiesti rientrano la domanda in bollo da €16,00, la copia del documento d’identità e del codice fiscale, 2 fotografie formato tessera — spesso con una legalizzata — e il certificato medico di idoneità psico-fisica. A questi si aggiungono la documentazione necessaria a provare il dimostrato bisogno e quella relativa alla capacità tecnica, come il DIMA o l’eventuale titolo militare recente per il primo rilascio.
La licenza di porto di pistola per difesa personale ha validità annuale e deve quindi essere rinnovata ogni anno. Contestualmente viene rilasciato un libretto personale con fotografia, che ha invece validità quinquennale. Il termine amministrativo indicato da molte Prefetture per la conclusione del procedimento è di 120 giorni, salvo esigenze istruttorie o richieste di integrazione documentale.
Sotto il profilo dei costi, oltre alla marca da bollo per la domanda, è normalmente richiesto il versamento della tassa di concessione governativa annuale di €115,00. Può inoltre essere previsto il pagamento del costo del libretto personale, con modalità e coordinate che possono variare in base alla Prefettura o alla Questura competente. Per questo è sempre opportuno verificare sul sito dell’ufficio territorialmente competente gli importi aggiornati, l’IBAN o il conto corrente postale da utilizzare e la relativa causale.