Porto d'armi per uso caccia

Il porto d’armi per uso caccia è una licenza rilasciata dal Questore che autorizza il porto di fucile per l’esercizio dell’attività venatoria, esclusivamente nei periodi consentiti e secondo i calendari venatori regionali.

Può richiederlo qualsiasi cittadino maggiorenne in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S., cioè dei necessari requisiti morali e dell’assenza di specifiche cause ostative. Anche in questo caso il rilascio non è automatico, ma dipende dalla valutazione discrezionale dell’Autorità di Pubblica Sicurezza.

Per ottenere la licenza è necessario soddisfare alcune condizioni. Occorre innanzitutto l’abilitazione all’esercizio venatorio, conseguita tramite esame regionale ai sensi dell’art. 22 della L. 157/1992. È poi richiesta l’idoneità psico-fisica, attestata da certificazione rilasciata da ASL, uffici medico-legali o strutture sanitarie militari secondo il D.M. 28/04/1998, sulla base di un preventivo certificato anamnestico del medico di base. Serve inoltre la prova della capacità tecnica, normalmente costituita dal DIMA rilasciato dal TSN; in alternativa, per il primo rilascio, può essere accettato anche un idoneo titolo di servizio militare recente, secondo una prassi riportata nella modulistica di varie Questure. Se il richiedente mantiene ancora lo status di obiettore di coscienza, deve prima rinunciarvi ai sensi dell’art. 15, comma 7-ter, della L. 230/1998, mediante dichiarazione all’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.

La domanda può essere presentata presso la Questura, oppure tramite Commissariato di Pubblica Sicurezza o Stazione dei Carabinieri. In molte province è possibile inoltrarla anche tramite PEC o raccomandata A/R, ma è sempre consigliabile verificare sul sito della propria Questura le modalità aggiornate.

I tempi di rilascio sono generalmente di 90 giorni dalla ricezione dell’istanza completa da parte della Questura, salvo eventuali esigenze istruttorie.

La licenza di porto di fucile per uso caccia ha una validità di 5 anni per i titoli rilasciati dal 14/09/2018 in avanti, ai sensi del D.Lgs. 104/2018.

Se si intende viaggiare e cacciare in ambito UE/Schengen, è possibile richiedere anche la Carta europea d’arma da fuoco, che è un documento personale, riporta le armi inserite e ha una validità massima di 5 anni, comunque collegata alla validità della licenza principale.

Tra i costi indicativi rientrano 2 marche da bollo da 16 euro ciascuna, per un totale di 32 euro, 1,30 euro per il libretto del porto d’armi e 0,83 euro per la Carta europea d’arma da fuoco, se richiesta. A questi si aggiungono la tassa di concessione governativa annuale di 168,00 euro più 5,16 euro di addizionale, nonché la tassa di concessione regionale, che varia in base alla Regione in un intervallo indicativo compreso tra 84,00 euro e 147,48 euro. Gli importi per libretto e Carta europea sono nazionali, ma dal 2025 alcune Questure indicano un IBAN unico per il versamento: è quindi importante verificare sempre IBAN e causale sul sito della propria Questura o Prefettura.

Tra i documenti principali da allegare figurano il documento d’identità, il codice fiscale, le fotografie formato tessera recenti e uguali — di regola 2, anche se alcune Questure ne richiedono 3, con una legalizzata — e le 2 marche da bollo da 16 euro. Occorre poi allegare il certificato medico di idoneità psico-fisica secondo il D.M. 28/04/1998, basato sul certificato anamnestico del medico di base, nonché l’abilitazione venatoria ai sensi dell’art. 22 della L. 157/1992. Deve inoltre essere presentata la documentazione relativa alla capacità tecnica, cioè il congedo militare oppure il certificato TSN. Vanno infine allegate le ricevute dei versamenti, comprese quelle relative alla tassa di concessione governativa annuale di 168,00 euro, all’addizionale di 5,16 euro prevista dall’art. 24 della L. 157/1992, alla tassa di concessione regionale, nonché al costo del libretto di 1,30 euro e, se richiesta, alla Carta europea d’arma da fuoco di 0,83 euro.

Nota: gli IBAN per i versamenti possono variare a seconda della provincia ed essere aggiornati periodicamente. Per questo è sempre necessario utilizzare quelli pubblicati dalla propria Questura o Prefettura.